Con il pacchetto sulla sicurezza approvato dal Senato, il Governo italiano dà al ministro degli Interni il potere di chiudere siti Internet, filtrarli e multarli pesantemente.
Infatti, il pacchetto sulla sicurezza appena approvato dal Senato (dovrà ancora tornare alla Camera) prevede che il ministero dell’Interno potrà ordinare l’oscuramento dei siti Internet sui quali si commette il reato di apologia o si istiga a delinquere. Lo stesso ministero potrà chiedere che vi vengano apposti filtri adeguati. I siti “disobbedienti” dovranno pagare una sanzione dai 50mila a 250mila euro.
In pratica il governo si arroga un potere che nei Paesi democratici può essere esercitato solo dall’autorità giudiziaria e mai dal governo per via amministrativa.
Il senatore Gianpiero D’Alia, dell’UDC, firmatario dell’emendamento anti-internet accolto nel pacchetto sulla sicurezza ha detto: “In questo modo diamo concretezza alle nostre iniziative per ripulire la rete, e in particolare il social network Facebook, dagli emuli di Riina, Provenzano, delle Br, degli stupratori di Guidonia e di tutti gli altri cattivi esempi cui finora si è dato irresponsabilmente spazio.”
Ripulire? Un verbo che evoca tristi esempi di soppressione delle libertà civili.
E’ la solita vecchia storia della censura di tutti i tempi: fare della libertà di opinione e di espressione una mera questione di ordine pubblico.
Ecco il testo inserito nel pacchetto sicurezza, con i complimenti ai senatori che lo hanno approvato e a quelli che, pur non condividendolo non lo hanno pubblicamente denunciato come attentato alla libertà di espressione, di opinione e al diritto all’ informazione. Così i complici si sono deliberatamente messi sullo stesso piano dei colpevoli. (Beh, buona giornata)
Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell’interno con proprio provvedimento.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.»