(Fonte: ilmessaggero.it)
Approvato al Senato il ddl sul testamento biologico passa alla Camera. Il testo mantiene il principio dell’obbligatorietà dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati «sostegno vitale» e dunque non sospendibili (come già previsto nella versione originaria del ddl). Le dat, per effetto dell’approvazione di un emendamento dell’Udc, diventano però non vincolanti.
Questi i contenuti del ddl:
Tutela della vita e della salute, articolo 1 – Si stabiliscono i principi generali della legge, ovvero che la vita umana è «inviolabile e indisponibile» e che «nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato». Si vieta «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio». A tal riguardo, si fa riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito. Rispetto alla versione originaria dell’art.1, nel testo approvato dal Senato si annulla la partecipazione del paziente all’identificazione delle cure. In pratica, un emendamento per prevenire il rischio di contenziosi nei confronti dei medici. Scompare inoltre il riferimento all’accanimento terapeutico.
Consenso informato, articolo 2 – Si definisce il concetto di consenso informato ai fini dell’attivazione dei trattamenti sanitari. Con l’approvazione di un emendamento a prima firma Rutelli, si riconosce, rispetto alla versione originaria, il diritto di parola ai minorenni nell’espressione del consenso.
Contenuti e limiti delle Dat, articolo 3 – È l’articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale. Come nella versione originaria del ddl, si afferma (comma 6) che «alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento». Sono stati invece cancellati dall’articolo due riferimenti lessicali all’accanimento terapeutico, con l’obiettivo di fatto di delineare in maniera più precisa il ‘nò ad ogni eventuale rischio di apertura all’eutanasia. Nella versione dell’articolo 3 approvata dal Senato viene inoltre semplificata la composizione del collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente: gli specialisti passano da cinque a tre (un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).
Forma e durata delle Dat, articolo 4 – Le dat non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le dat diventano inoltre non vincolanti. Esse hanno validità per 5 anni, termine oltre il quale perdono «ogni efficacia».
Assistenza ai soggetti in stato vegetativo, articolo 5 – Si stabilisce che il ministro del Welfare «adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».
Fiduciario, articolo 6 – Nella versione approvata, la figura del fiduciario viene inserita all’interno di limiti precisi: dal testo scompaiono infatti i riferimenti al ruolo del fiduciario nel promuovere e far rispettare le Dat espresse del soggetto.
Ruolo del medico – Prevede che le volontà espresse dal soggetto nelle dat «sono prese in considerazione dal medico curante». Il medico «non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente» e «non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».
Autorizzazione giudiziaria, articolo 8 – Prescrive l’autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
Disposizioni finali, articolo 9 – Si istituisce il Registro delle dat nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare è il ministero del Welfare. (Beh, buona giornata).