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Decreto salva-liste: Berlusconi è federalista solo quando gli conviene?

Ecco perché il Tar del Lazio ha detto no-ilmesaggero.it
Il decreto legge non può essere applicato perché la Regione Lazio ha una sua legge elettorale, la lista Pdl Roma non fu presentata all’ufficio elettorale entro il termine ultimo delle 12 di sabato 27 febbraio e il plico con tutta la documentazione a corredo della lista fu portato via da esponenti della Pdl alle 17 dello stesso giorno. Questi, in sintesi, i motivi per i quali i giudici amministrativi della seconda sezione bis del Tar del Lazio hanno respinto la richiesta di sospensione del provvedimento di esclusione della lista Pdl Roma dalle elezioni regionali del Lazio.

In primo luogo, i giudici partono dalla considerazione che «l’articolo 1 comma 1 del dl non può trovare applicazione perché la Regione Lazio ha dettato proprie disposizioni in tema elettorale esercitando competenze date dalla Costituzione». Dunque, osservano i giudici, «a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, la potestà statale non può trovare applicazione nel presente giudizio».

Quanto alla presentazione della lista Pdl Roma i giudici sottolineano come gli elenchi «dovevano essere presentati in Tribunale fino alle ore 12» e che dai documenti «si evince che alle 12 erano presenti per consegnare le liste persone non delegate dei ricorrenti», ovvero vi erano delegati di altri partiti, ma non del Pdl.

Inoltre, osserva la seconda sezione bis del Tar del Lazio presieduta da Eduardo Pugliese, «che anche se trovasse applicazione il dl, dai documenti risulta che il plico rosso (quello contenente la documentazione della lista, ndr) alle 17 veniva prelevato e alle 19.30 consegnato ai carabinieri che ne disponevano l’acquisizione». Per questo motivo, sottolineano i magistrati, «non c’è certezza né prova che il delegato del Pdl avesse con sé la documentazione prevista» al momento della chiusura dei termini e quindi «l’ufficio regionale elettorale proprio per questo non
avrebbe potuto ricevere i documenti».

La conclusione è che per i giudici non sussistono elementi per l’accoglimento della richiesta del Pdl e «l’esistenza di un grave danno» che avrebbe motivato l’accoglimento dell’istanza cautelare. (Beh, buona giornata).

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